Statuto “MOVIMENTO L’OLMO”

Art. 1 – Denominazione, sede e simbolo

  1. È costituita l’associazione denominata “Movimento l’Olmo” (di seguito denominata “Movimento”) con sede in Monteviale (VI).
  2. Il simbolo del Movimento è così definito: semicerchio di colore azzurro contenente un olmo bianco che poggia su un pendio, con sottostante la scritta “l’OLMO”, dove l’articolo apostrofato è in carattere minuscolo di colore azzurro e la scritta OLMO è in carattere maiuscolo di colore nero.

Art. 2 – Principi, finalità ed attività

  1. Il Movimento si occupa del territorio e della comunità paesana montevialese con finalità di politica amministrativa, è apartitico e non ha scopo di lucro.
  2. Il Movimento si propone di partecipare con lista propria alle elezioni amministrative comunali del Comune di Monteviale (VI).
  3. Il Movimento garantisce il sostegno costante del proprio gruppo consiliare, sia esso risultante di maggioranza o di minoranza.
  4. L’attività del Movimento si svolgerà nell’organizzare incontri, dibattiti e manifestazioni anche culturali.
  5. L’attività del Movimento è basata sul rispetto delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza, della protezione dei dati personali e della vita privata degli iscritti.

Art. 3 – Iscritti

  1. Sono iscritti del Movimento coloro:
    1. che condividono i principi e le finalità del presente Statuto;
    1. che si iscrivono al Movimento versando la quota annuale deliberata dall’Assemblea degli Iscritti.
  2. L’ammissione degli aspiranti iscritti al Movimento è demandata al Consiglio Direttivo.
  3. La qualifica di iscritto del Movimento decade nel caso di:
    1. dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo;
    1. immotivata morosità della quota di iscrizione annuale per l’esercizio sociale nel corso del quale si procede;
    1. violazione dei doveri stabiliti dal presente Statuto;
    1. pubbliche dichiarazioni che vadano in contrasto con le attività politiche espresse dall’Assemblea degli Iscritti.
  4. Nessun iscritto può pretendere la divisione né la quota in caso di perdita della qualifica.

Art. 4 – Democrazia Partecipata

  1. Competono agli iscritti al Movimento, mediante l’Assemblea degli Iscritti, le seguenti decisioni:
  2. l’elezione del Presidente del Movimento;
  3. l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
  4. l’elezione del Revisore dei conti;
  5. l’approvazione del programma politico da presentare alle elezioni amministrative;
  6. l’approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 5 – Organi del Movimento l’Olmo

  1. Il Movimento si compone dei seguenti organi:
    1. l’Assemblea degli Iscritti;
    1. il Presidente del Movimento;
    1. il Consiglio Direttivo.
    1. il Tesoriere;
    1. il Revisore dei conti.
  2. La convocazione degli Organi del Movimento avverrà tramite sistemi di messaggistica di telefonia mobile e di posta elettronica.

Art. 6 – Assemblea degli Iscritti

  1. L’Assemblea degli Iscritti è l’organo deliberante del Movimento; ne stabilisce gli orientamenti e ad essa compete:
    1. quanto previsto all’Art. 4, § a) del presente Statuto;
    1. deliberare sulla quota associativa annuale;
    1. ogni decisione in merito alle politiche del Movimento;
    1. ogni decisione sull’attività del Movimento.
  2. L’Assemblea degli Iscritti è costituita dagli aderenti al Movimento in regola con il versamento della quota di adesione annuale.
  3. L’Assemblea degli Iscritti viene convocata dal Presidente del Movimento secondo le modalità di cui all’Art. 5, § b):
    1. per propria iniziativa;
    1. su richiesta, a maggioranza semplice, del Consiglio Direttivo;
    1. su richiesta del Tesoriere;
    1. su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti.
  4. L’Assemblea degli Iscritti è validamente costituita con qualsiasi numero di partecipanti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
  5. Solamente in caso di “votazione di sfiducia” di una qualsiasi carica del Movimento, l’Assemblea degli Iscritti sarà validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli iscritti. La “votazione di sfiducia” dovrà essere indicata esplicitamente nella convocazione dell’Assemblea degli Iscritti.
  6. L’Assemblea degli Iscritti può essere svolta sia in presenza che in modalità telematica.

Art. 7 – Presidente del Movimento

  1. Il Presidente del Movimento è il rappresentante legale ed istituzionale del Movimento.
  2. Il Presidente del Movimento è eletto dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza semplice.

Può essere eletto a Presidente del Movimento ogni cittadino di Monteviale in regola con l’iscrizione al Movimento.

  • Compete al Presidente del Movimento:
    • la convocazione dell’Assemblea degli Iscritti e la presidenza della stessa;
    • la convocazione del Consiglio Direttivo e la presidenza dello stesso.
  • Il Presidente del Movimento rimane in carica per due anni e può essere rieletto.
  • Il Presidente del Movimento può essere sfiduciato dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Movimento si compone di almeno sette membri.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza semplice.

Possono essere eletti a comporre il Consiglio Direttivo tutti i cittadini di Monteviale in regola con l’iscrizione al Movimento.

  • Il Presidente del Movimento è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
  • Il Tesoriere ha il diritto di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  • Competono al Consiglio Direttivo:
  • l’elezione del Tesoriere su proposta del Presidente del Movimento;
  • le deliberazioni attuative in merito alle attività da svolgere così come disposte dall’Assemblea degli Iscritti;
  • l’ammissione degli aspiranti iscritti al Movimento,
  • le deliberazioni in merito alla perdita della qualifica di iscritto di cui all’Art. 3, § c).
  • Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente del Movimento secondo le modalità di cui all’Art. 5, § b):
  • per propria iniziativa;
  • su richiesta, a maggioranza semplice, del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta del Tesoriere.
  • Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni ed i membri possono essere rieletti.
  • I membri del Consiglio Direttivo possono essere sfiduciati dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10 – Tesoriere

  1. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa del Movimento.
  2. Compete al Tesoriere:
    1. redigere il rendiconto consuntivo annuale;
    1. redigere le relazioni sull’andamento finanziario del Movimento.
  3. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Movimento, con maggioranza semplice dei presenti.
  4. Il Tesoriere rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
  5. Il Tesoriere può essere sfiduciato dall’Assemblea degli Iscritti ovvero dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Art .11 – Revisore dei conti

  1. Al Revisore dei conti compete:
  2. il controllo della regolare tenuta della contabilità del Movimento;
  3. la redazione della relazione riguardante il rendiconto annuale;
  4. l’accertamento della consistenza di cassa.
  5. Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza semplice.
  6. Non può essere eletto Revisore dei conti colui che ricopre altre cariche elettive nell’ambito del Movimento.
  7. Il Revisore dei conti rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
  8. Il Revisore dei conti può essere sfiduciato dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12 – Finanziamento delle attività

  1. Le entrate del Movimento sono costituite:
  2. dalle quote di iscrizione annuale;
  3. da contributi, finanziamenti e donazioni di Enti o privati;
  4. da qualsiasi forma di finanziamento o autofinanziamento sia ritenuto dal Consiglio Direttivo eticamente corretto ed accettabile nonché coerente con le finalità ed i principi cui si ispira il Movimento.
  5. I proventi derivati e i beni con essi acquistati costituiscono il Patrimonio del Movimento, secondo le norme vigenti circa il funzionamento delle realtà associative.
  6. Il Patrimonio è amministrato dal Tesoriere su indicazione del Presidente del Movimento e del Consiglio Direttivo.
  7. In caso di scioglimento del Movimento, il Patrimonio andrà devoluto ad una Organizzazione che persegue fini umanitari, da individuarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Durata del Movimento

  1. Il Movimento ha durata dieci anni, che potrà essere prolungata di egual o diverso periodo.

Art. 14 – Scioglimento

  1. Il Movimento si ritiene sciolto alla scadenza della sua durata, salvo quanto previsto all’Art. 13, § a).
  2. L’Assemblea degli Iscritti può deliberare lo scioglimento anticipato del Movimento, per qualunque causa.
  3. In caso di scioglimento, l’Assemblea degli Iscritti nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del Patrimonio.
  4. Il Patrimonio deve essere devoluto secondo quanto indicato all’Art. 11, § d), sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, § 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.