Art. 1 – Denominazione, sede e simbolo
- È costituita l’associazione denominata “Movimento l’Olmo” (di seguito denominata “Movimento”) con sede in Monteviale (VI).
- Il simbolo del Movimento è così definito: semicerchio di colore azzurro contenente un olmo bianco che poggia su un pendio, con sottostante la scritta “l’OLMO”, dove l’articolo apostrofato è in carattere minuscolo di colore azzurro e la scritta OLMO è in carattere maiuscolo di colore nero.
Art. 2 – Principi, finalità ed attività
- Il Movimento si occupa del territorio e della comunità paesana montevialese con finalità di politica amministrativa, è apartitico e non ha scopo di lucro.
- Il Movimento si propone di partecipare con lista propria alle elezioni amministrative comunali del Comune di Monteviale (VI).
- Il Movimento garantisce il sostegno costante del proprio gruppo consiliare, sia esso risultante di maggioranza o di minoranza.
- L’attività del Movimento si svolgerà nell’organizzare incontri, dibattiti e manifestazioni anche culturali.
- L’attività del Movimento è basata sul rispetto delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza, della protezione dei dati personali e della vita privata degli iscritti.
Art. 3 – Iscritti
- Sono iscritti del Movimento coloro:
- che condividono i principi e le finalità del presente Statuto;
- che si iscrivono al Movimento versando la quota annuale deliberata dall’Assemblea degli Iscritti.
- L’ammissione degli aspiranti iscritti al Movimento è demandata al Consiglio Direttivo.
- La qualifica di iscritto del Movimento decade nel caso di:
- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo;
- immotivata morosità della quota di iscrizione annuale per l’esercizio sociale nel corso del quale si procede;
- violazione dei doveri stabiliti dal presente Statuto;
- pubbliche dichiarazioni che vadano in contrasto con le attività politiche espresse dall’Assemblea degli Iscritti.
- Nessun iscritto può pretendere la divisione né la quota in caso di perdita della qualifica.
Art. 4 – Democrazia Partecipata
- Competono agli iscritti al Movimento, mediante l’Assemblea degli Iscritti, le seguenti decisioni:
- l’elezione del Presidente del Movimento;
- l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l’elezione del Revisore dei conti;
- l’approvazione del programma politico da presentare alle elezioni amministrative;
- l’approvazione del rendiconto consuntivo annuale.
Art. 5 – Organi del Movimento l’Olmo
- Il Movimento si compone dei seguenti organi:
- l’Assemblea degli Iscritti;
- il Presidente del Movimento;
- il Consiglio Direttivo.
- il Tesoriere;
- il Revisore dei conti.
- La convocazione degli Organi del Movimento avverrà tramite sistemi di messaggistica di telefonia mobile e di posta elettronica.
Art. 6 – Assemblea degli Iscritti
- L’Assemblea degli Iscritti è l’organo deliberante del Movimento; ne stabilisce gli orientamenti e ad essa compete:
- quanto previsto all’Art. 4, § a) del presente Statuto;
- deliberare sulla quota associativa annuale;
- ogni decisione in merito alle politiche del Movimento;
- ogni decisione sull’attività del Movimento.
- L’Assemblea degli Iscritti è costituita dagli aderenti al Movimento in regola con il versamento della quota di adesione annuale.
- L’Assemblea degli Iscritti viene convocata dal Presidente del Movimento secondo le modalità di cui all’Art. 5, § b):
- per propria iniziativa;
- su richiesta, a maggioranza semplice, del Consiglio Direttivo;
- su richiesta del Tesoriere;
- su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti.
- L’Assemblea degli Iscritti è validamente costituita con qualsiasi numero di partecipanti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- Solamente in caso di “votazione di sfiducia” di una qualsiasi carica del Movimento, l’Assemblea degli Iscritti sarà validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli iscritti. La “votazione di sfiducia” dovrà essere indicata esplicitamente nella convocazione dell’Assemblea degli Iscritti.
- L’Assemblea degli Iscritti può essere svolta sia in presenza che in modalità telematica.
Art. 7 – Presidente del Movimento
- Il Presidente del Movimento è il rappresentante legale ed istituzionale del Movimento.
- Il Presidente del Movimento è eletto dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza semplice.
Può essere eletto a Presidente del Movimento ogni cittadino di Monteviale in regola con l’iscrizione al Movimento.
- Compete al Presidente del Movimento:
- la convocazione dell’Assemblea degli Iscritti e la presidenza della stessa;
- la convocazione del Consiglio Direttivo e la presidenza dello stesso.
- Il Presidente del Movimento rimane in carica per due anni e può essere rieletto.
- Il Presidente del Movimento può essere sfiduciato dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Movimento si compone di almeno sette membri.
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza semplice.
Possono essere eletti a comporre il Consiglio Direttivo tutti i cittadini di Monteviale in regola con l’iscrizione al Movimento.
- Il Presidente del Movimento è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
- Il Tesoriere ha il diritto di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- Competono al Consiglio Direttivo:
- l’elezione del Tesoriere su proposta del Presidente del Movimento;
- le deliberazioni attuative in merito alle attività da svolgere così come disposte dall’Assemblea degli Iscritti;
- l’ammissione degli aspiranti iscritti al Movimento,
- le deliberazioni in merito alla perdita della qualifica di iscritto di cui all’Art. 3, § c).
- Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente del Movimento secondo le modalità di cui all’Art. 5, § b):
- per propria iniziativa;
- su richiesta, a maggioranza semplice, del Consiglio Direttivo;
- su richiesta del Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni ed i membri possono essere rieletti.
- I membri del Consiglio Direttivo possono essere sfiduciati dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 10 – Tesoriere
- Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa del Movimento.
- Compete al Tesoriere:
- redigere il rendiconto consuntivo annuale;
- redigere le relazioni sull’andamento finanziario del Movimento.
- Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Movimento, con maggioranza semplice dei presenti.
- Il Tesoriere rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
- Il Tesoriere può essere sfiduciato dall’Assemblea degli Iscritti ovvero dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.
Art .11 – Revisore dei conti
- Al Revisore dei conti compete:
- il controllo della regolare tenuta della contabilità del Movimento;
- la redazione della relazione riguardante il rendiconto annuale;
- l’accertamento della consistenza di cassa.
- Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza semplice.
- Non può essere eletto Revisore dei conti colui che ricopre altre cariche elettive nell’ambito del Movimento.
- Il Revisore dei conti rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
- Il Revisore dei conti può essere sfiduciato dall’Assemblea degli Iscritti con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 12 – Finanziamento delle attività
- Le entrate del Movimento sono costituite:
- dalle quote di iscrizione annuale;
- da contributi, finanziamenti e donazioni di Enti o privati;
- da qualsiasi forma di finanziamento o autofinanziamento sia ritenuto dal Consiglio Direttivo eticamente corretto ed accettabile nonché coerente con le finalità ed i principi cui si ispira il Movimento.
- I proventi derivati e i beni con essi acquistati costituiscono il Patrimonio del Movimento, secondo le norme vigenti circa il funzionamento delle realtà associative.
- Il Patrimonio è amministrato dal Tesoriere su indicazione del Presidente del Movimento e del Consiglio Direttivo.
- In caso di scioglimento del Movimento, il Patrimonio andrà devoluto ad una Organizzazione che persegue fini umanitari, da individuarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Durata del Movimento
- Il Movimento ha durata dieci anni, che potrà essere prolungata di egual o diverso periodo.
Art. 14 – Scioglimento
- Il Movimento si ritiene sciolto alla scadenza della sua durata, salvo quanto previsto all’Art. 13, § a).
- L’Assemblea degli Iscritti può deliberare lo scioglimento anticipato del Movimento, per qualunque causa.
- In caso di scioglimento, l’Assemblea degli Iscritti nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del Patrimonio.
- Il Patrimonio deve essere devoluto secondo quanto indicato all’Art. 11, § d), sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, § 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Art. 15 – Norme transitorie e finali
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.